Procedure per la certificazione dei vini DOP

Tutte le partite di vino DOP che utilizzano nella fase di commercializzazione la propria denominazione di origine, devono essere sottoposte ad una preliminare analisi chimico fisica e ad un esame organolettico per accertare che rispondano ai requisiti minimi previsti dai relativi disciplinari di produzione.

COSA FARE PER

Le analisi chimico-fisiche  sono effettuate da un laboratorio convenzionato, iscritto nell'elenco dei Laboratori autorizzati dal Masaf e accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025.

I laboratori in subappalto sono elencati qui

 

Le analisi organolettiche sono svolte da una Commissione di degustazione dei vini a DOP, i cui componenti devono essere iscritti nell'elenco dei tecnici e degli esperti degustatori.

A tale fine, l'interessato deve:

  • inserire la richiesta di prelievo mediante la funzionalità specifica in GEREM selezionando la partita di cui si richiede la certificazione.

 

N.B.:  SI PREGA, CORTESEMENTE, DI INSERIRE LA RICHIESTA DI CAMPIONAMENTO SOLAMENTE SE IL CAMPIONE DI VINO RISULTA EFFETTIVAMENTE PRONTO AL PRELIEVO IN QUANTO IL PERSONALE POTREBBE CONTATTARVI IL GIORNO STESSO.

 

ATTENZIONE: si avvisa che le richieste di prelievo inviate dopo le ore 13:00 di venerdì saranno prese in carico il lunedì successivo.

 

  • effettuati i dovuti accertamenti, il prelievo verrà programmato ed effettuato a cura del personale della struttura di certificazione (6 bottiglie di vino a DOP);

  • il verbale di prelievo viene compilato e successivamente sottoscritto anche dall'incaricato dell'azienda; una copia viene consegnata all'azienda mentre l'altra rimane a CEVIQ srl  unitamente agli esemplari del campione;
     

     

ATTENZIONE: si avvisa che le richieste di prelievo con modalità "procedura d'urgenza" inserite dopo le ore 17:00 (escluso il venerdì con orario ultimo le 12:30) saranno processate dal giorno successivo all'inserimento.



ATTENZIONE: 
per la certificazione dei vini DOP il prelievo dei campioni deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

Possono presentarsi i seguenti casi:


L'analisi chimico fisica ha esito positivo
Se l'analisi chimico fisica ha esito positivo, il campione può essere esaminato dalla Commissione di degustazione. 

L'analisi chimico fisica ha esito negativo
L'esito negativo comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude in successivo esame organolettico per i vini DOP.  Entro sette giorni dal ricevimento della notifica da parte di Ceviq srl, l'interessato può chiedere un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico - fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere sottoposta a trattamenti enologici ammessi dalla normativa vigente in materia di vini DOP e IGP.

  

Può inoltre presentare eventuale ricorso contro l'esame chimico- fisico entro sette giorni dal ricevimento della notifica richiedendo un ulteriore esame della partita presso un altro laboratorio autorizzato. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, Ceviq srl comunica la non idoneità del prodotto all'azienda interessata nonché all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente.

L'esame chimico fisico ed organolettico ha esito positivo
Se la Commissione di degustazione formula un parere positivo, l'intero procedimento si conclude (entro 20 giorni lavorativi) con la certificazione della relativa partita da parte della struttura di controllo. Il certificato di prodotto potrà essere scaricato direttamente dal sistema GEREM nella categoria "Certificati".

L'esame  organolettico ha esito negativo
Nei casi di giudizio di "rivedibilità" e di "non idoneità" alla degustazione, la comunicazione all'interessato è effettuata da Ceviq srl, sempre attraverso il portale GEREM, entro cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio.

Se il campione risulta "rivedibile"

    l'interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione. In tal tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. In caso di nuovo giudizio di "rivedibilità", il medesimo è da considerarsi di "non idoneità".

Se il campione risulta "non idoneo"

Trascorso il termine sopra indicato, il prodotto per i quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerarsi "non idoneo" e la struttura di controllo effettua, entro 5 giorni, la relativa comunicazione alla ditta interessata.

Qualora il campione sia giudicato "non idoneo", l'interessato può presentare ricorso alla competente commissione di giunta d'appello, entro 30 giorni da ricevimento della comunicazione. Il ricorso è depositato presso la struttura di controllo che, entro 7 giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione d'appello  unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo", all'uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo. Il costo relativo alla domanda d'appello è stabilita dal Masaf in euro 260 per ogni campione; detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°,dell'entrata del Bilancio dello Stato. La ricevuta di tale versamento dovrà essere allegata alla domanda d'appello.

Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di "non idoneità" da parte della commissione d'appello, l'interessato può provvedere, se del caso, alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria, utilizzando la relativa funzionalità del sistema GEREM.

 


Si ricorda che la validità della certificazione emessa è:

 180 giorni per i vini DOCG;

 2 anni per i vini a DOC